Con le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO è possibile attestare:
Le dichiarazioni hanno valore definitivo (non è necessario presentare ulteriore documentazione) e hanno la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono.
La dichiarazione, completa delle generalità del dichiarante, può essere resa scrivendo su un foglio bianco qualsiasi oppure compilando i moduli predisposti dagli uffici competenti a ricevere la documentazione o dagli uffici autenticanti (notaio, cancelliere, segretario comunale, sindaco o funzionario d'anagrafe).
La dichiarazione deve essere sempre sottoscritta (firmata) dal dichiarante e se è presentata ad un privato deve essere autenticata, mentre se è destinata ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizi pubblici (anche non contestualmente ad un'istanza) non deve essere autenticata, quando la firma viene apposta davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o quando la dichiarazione è presentata (anche tramite terza persona o via fax) unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.
In pratica le dichiarazioni sostitutive d'atto notorio devono essere autenticate solo se presentate ad un soggetto privato. Per l'autenticazione della firma ci si può rivolgere a notaio, cancelliere, segretario comunale, sindaco o funzionario d'anagrafe.
Le dichiarazioni sostitutive d'atto notorio non autenticate non implicano alcun costo per il dichiarante in termini di marca da bollo e di diritti di segreteria.
Per ulteriori informazioni contattare l' Ufficio Anagrafe