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Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

 
  • Casi di applicazione
  • Modalità di applicazione -  Art. 46 del D.P.R. 445/2000
  • Casi particolari -  Art. 47 del D.P.R. 445/2000
  • Casi di non applicazione - Art.49 del D.P.R. 445/2000
  • Certificazione con documento d'identità - Art.45 del D.P.R. 445/2000
  • Autocertificazione -  Art.43 del D.P.R. 445/2000
  • Falsa autocertificazione - Art.76  del D.P.R. 445/2000
 

Casi di applicazione

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. 445 del 28/12/2000 esecutivo il 7 marzo 2001 norma con chiarezza la materia.

L'autocertificazione si applica nei rapporti con i seguenti soggetti:

  • Pubblica amministrazione: amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado), delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi, enti istituzionali, enti a qualsiasi titolo di diritto pubblico, enti pubblici economici
  • Gestori di servizi pubblici: soggetti privati che svolgano servizi pubblici sono ad esempio le banche, tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione in quanto gestiscono un servizio pubblico.
  • Soggetti privati in via opzionale: per i soggetti privati non esiste obbligo, come per le pubbliche amministrazioni, ma soltanto una facoltà: nessun cittadino può dunque pretendere che un privato accetti l'autocertificazione.

Dell'autocertificazione può avvalersi:

  • I cittadini italiani e dell'Unione europea
  • Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni che hanno sede legale in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione europea
  • I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili dalla pubblica amministrazione italiana;
  • I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione specifica tra il loro Paese d'origine e l'Italia
 

Modalità di applicazione - Art. 46 del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONI DI AUTOCERTIFICAZIONE.
Sostituiscono l'atto amministrativo:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio

 

Casi particolari - Art. 47 del D.P.R. 445/2000

Quando un cittadino interessato a rilasciare la dichiarazione è impedito temporaneamente per motivi di salute, la dichiarazione può essere resa da un suo parente, e precisamente:
- parenti in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti
- parenti in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti

Le dichiarazioni predette non possono essere rilasciate da affini, cioè da parenti del proprio coniuge.
In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità del dichiarante.

 

Casi di non applicazione - Art.49 del D.P.R. 445/2000

CASI IN CUI NON SI PUÒ UTILIZZARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

- documentazioni da presentare all'autorità giudiziaria
anell'espletamento delle funzioni giurisdizionali (processi)
- certificati medici, veterinari, sanitari
- certificati di origine, di conformità Ce
- certificati di marchi o brevetti

 

Certificazione con documento d'identità - Art.45 del D.P.R. 445/2000

Con il documento di identità si possono certificare i dati relativi a:
- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- stato civile

contenuti in documenti di riconoscimento, possono essere attestati con l'esibizione dello stesso documento, che, in fotocopia, sarà allegato gli atti del procedimento.

Sono documenti di riconoscimento, oltre alla carta di identità:
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- porto d'armi
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello stato,
apurché munite di fotografia, timbro,o altra segnatura equivalente.

 

Autocertificazione - Art.43 del D.P.R. 445/2000

La possibilità di utilizzare l'autocertificazione di fronte alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi è riconosciuta come un diritto del cittadino.
Il mancato rispetto di tale diritto da parte del pubblico dipendente implica una grave violazione dei doveri d'ufficio.

Il pubblico dipendente non può:

  • rifiutarsi di accettare delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà
  • richiedere certificati o atti di notorietà nei casi in cui il cittadino può autocertificare i dati tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • rifiutarsi di accettare l'esibizione di un documento di riconoscimento per attestare fatti, stati e qualità personali già contenuti in quel documento
 

Falsa autocertificazione - Art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONI FALSE
La responsabilità delle dichiarazioni rilasciate in applicazione delle norme sull'autocertificazione è esclusivamente del cittadino dichiarante. In caso di dichiarazioni che non corrispondono al vero, di formazione o uso di atti falsi il dichiarante può incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

 

Moduli per autocertificazione

 
 

Uffici competenti