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REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO (da possedere alla data del 28/10/2024)

 

Ai sensi della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini:


1) Italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2) aventi la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all’AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell’ambito territoriale n. 10 (Moncalieri, Trofarello, La Loggia) alla data di pubblicazione del bando.

INOLTRE Il richiedente e tutti i componenti del nucleo , devono:

a) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà,usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all’estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell’esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

b) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

c) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

d) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

e) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

f) non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

g) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.827,91.

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all’indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 c.2 del Regolamento n.14 della L.R. 3/2010 e s.m.i. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.


Disposizioni riservate agli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti relativi alla residenza ed all’indicatore ISEE (articolo 3, comma 1, lettera b e lettera i). Gli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione regionale di cui all’art. 7 della L.R. 3/2010, in un’apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno 10 alloggi.

 
 
 

Normativa di riferimento e Link utili