Nel nuovo Decreto Energia è presente una misura
per la proroga straordinaria di permessi di costruire, scia ed autorizzazioni paesaggistiche.
L’art. 4-quater dell'allegato alla Legge 2
febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi
di costruire rilasciati o formatisi entro il 30
giugno 2024, alle Scia edilizie presentate
entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi
entro il medesimo termine.
I lavori attualmente in corso o
da avviare potranno beneficiare dell’estensione a 30 mesi della
proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori, (in precedenza tali termini
erano fissati al 31 dicembre 2023).
L’obiettivo è quello di affrontare la persistente
situazione di difficoltà causata dai ritardi nella fornitura dei materiali e
dagli aumenti eccezionali dei prezzi.
Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli :
Permessi di Costruire ( art. 10 DPR 380/01 e smi )
Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia edilizia art.
22-23 DPR 380/01 e smi )
Autorizzazioni Paesaggistiche ( Dlgs 42/04 e smi ).
LA PROROGA
NON È AUTOMATICA ED È PREVISTA SOLO A PATTO CHE:
gli interessati presentino
una comunicazione al Comune per manifestare la
volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere
l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole
prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
non siano già decorsi
i termini di inizio e/o fine lavori al momento della
comunicazione al Comune; il titolo abilitativo non
risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici
approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio ai sensi del Dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici,
decreti di vincolo).
Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i
permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15,
comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà
del titolare del permesso di costruire o sulla base del DL Semplificazioni del
2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal
DL Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di
costruire rilasciati entro il 2020.
Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i
permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con
l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
In virtù della proroga approvata in Parlamento,
è possibile estendere ulteriormente i termini di titoli abilitativi già
prorogati in base a leggi precedenti (ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001)
fino al 30 giugno 2024 e pertanto quelli rilasciati sia prima dell’entrata in
vigore della nuova norma (e quindi prima dell’8 febbraio 2024), sia dopo
l’entrata in vigore della nuova norma (e quindi dall’8 febbraio al 30 giugno
2024).
Si rimanda alla lettura integrale del testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater dell'Allegato alla Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.
Normativa
Allegato