Ai
sensi dell'art. 91- Capo III Tutela
degli spazi verdi e dell’ambiente
- del vigente Regolamento Edilizio,
1.
La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio
verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono
riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale in
applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti. Il Comune
regolamenta con il presente articolo gli interventi sull’assetto
del verde in funzione della gestione del patrimonio edilizio e del
sistema urbano. Le indicazioni relative agli aspetti strettamente
agro-naturalistici e ambientali attengono nella gestione alle
disposizioni delle altre unità organizzative interne comunali
competenti.
2.
Sono oggetto di tutela tutte le alberature presenti nel territorio
comunale quando, misurata la circonferenza a m 1,30 dal terreno,
questa risulta superiore a:
-
cm. 50 per piante di 1^ grandezza;
-
cm. 40 per piante di 2^ grandezza;
-
cm. 25 per piante di 3^ grandezza.
Si
intendono piante di 1^ grandezza quelle che a maturità, in
condizioni normali di stazione, raggiungono l'altezza di almeno 18
metri. - Esempio: platano, tiglio, bagolaro, quercia, ippocastano,
acero di monte, acero riccio, ecc.
Si
intendono piante di 2^ grandezza quelle che a maturità, in
condizioni normali di stazione, raggiungono l'altezza di almeno 12
metri. - Esempio: acero campestre, acero negundo, betulla, carpino,
albero di giuda, albizia, robinia, ecc.
Si
intendono piante di 3^ grandezza quelle che a maturità, in
condizioni normali di stazione, raggiungono l'altezza di almeno 6
metri. - Esempio: lagerstroemia, nespolo, pero da fiore, ciliegio da
fiore, pruno da fiore, melo da fiore, alloro, ecc.
Sono
pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in
gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse
paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai
sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme
specifiche di dette leggi.
3.
Si definisce "area di pertinenza" delle alberature il
cerchio concentrico al tronco avente raggio minimo pari a:
-
3,5 m. per piante di 1^ grandezza;
-
2,5 m. per piante di 2^ grandezza;
-
1,5 m. per piante di 3^ grandezza.
Per
gli arbusti l'area di pertinenza è rappresentata dalla proiezione a
terra della chioma adulta prima di un'eventuale potatura di
mantenimento. Le aree di pertinenza devono essere in terra nuda o
inerbita; eccezionalmente possono essere interessate da
pavimentazioni, esclusivamente di tipo permeabile, per una superficie
complessiva non superiore al 50%.
Sono fatte salve misure maggiori
che potranno essere prescritte dagli uffici comunali competenti per
ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto
del verde.
4.
In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione
volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione
edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di
destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di
medio o alto fusto, una porzione non inferiore a quanto prescritto
dal PRGC di terreno libero da costruzioni emergenti oltre a m. 1,20.
5.
L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione
apposta agli atti di
assenso
relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di
alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di
proprietà privata fronteggianti spazi pubblici secondo criteri
coerenti ad un'immagine ambientale qualificata, in modo da creare,
preferibilmente, spazi unitari ed articolati per specie omologhe, in
rapporto con l'edificato e con le relative visuali prospettiche in
armonia con il paesaggio circostante.
6.
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il
sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore
a 4,00 m rispetto al medesimo.
7.
E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione
adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché
non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa
la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi
riflettenti e la visibilità della carreggiata.
8.
Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi,
arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di
essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue
spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni
arrecati.
9.
L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di
alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo
per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino
insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
10.
Ogni abbattimento di alberi e arbusti oggetto di tutela reso
necessario dall'attuazione di interventi privati sul suolo, ove non
sia possibile altra soluzione, resta subordinato al previo invio al
Servizio competente di una Comunicazione a firma dell’avente titolo
corredata di relazione fitosanitaria redatta e sottoscritta da un
tecnico esperto in materia di verde urbano. Ogni abbattimento di
albero dovrà contestualmente essere accompagnato dalla previsione di
interventi compensativi del patrimonio arboreo mediante la messa a
dimora di nuovi alberi. In presenza di opere edili private
l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non
sia possibile nessun'altra soluzione di progetto. Fanno eccezione:
-
gli alberi morti;
-
gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie
per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto
di lotta obbligatoria contro patogeni;
- le
piante policormiche a ceppaia, se nessuno dei fusti ha una
circonferenza superiore a 30 cm.
Non
sono soggetti a Comunicazione preventiva gli abbattimenti di
coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine
turno, e i tagli di diradamento per eccessiva densità di impianto.
In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori
l'intervento agli uffici comunali competenti. Inoltre, salvo casi
improcrastinabili documentati, gli abbattimenti sono da eseguirsi nel
periodo di riposo vegetativo invernale (orientativamente da metà
ottobre a metà marzo).
11.
Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti
commi deve essere verificata la possibilità di conservarli
eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso
l'Amministrazione si riserva di prescrivere il ripiantamento
compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto. Gli
alberi di nuovo impianto di sostituzione, in loco o in altro sito,
dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
-
soggetti in zolla;
-
circonferenza a m 1,30 dal terreno per alberi di 1^ e 2^ grandezza
cm.20-25;
-
circonferenza a m 1,30 dal terreno per alberi di 3^ grandezza cm. 16
- 18.
12.
Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro
apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di
pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere
rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire
il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni
danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose
dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad
esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
13.
Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di superfici a
verde a copertura dei locali interrati, affinché possano essere
garantiti sia lo scolo delle acque mediante opportuni drenaggi, sia
la normale vegetazione del verde di superficie; è richiesto uno
spessore minimo di terreno vegetale di cm. 50.
14.
In ragione di quanto espresso al comma 1, per le parti eventualmente
in contrasto, alle disposizioni contenute dal presente articolo
prevalgono le norme contenute nell’”Allegato energetico” al
presente Regolamento e le norme regolamentari specifiche e/o
applicative della L.10/2013, che potranno essere adottate dalla
competente unità organizzativa interna all’Ente.
15.
Il presente articolo si ritiene integrato dalle norme specifiche del
PRG vigente in relazione ad indicazioni puntuali per le diverse parti
del territorio, che prevalgono ove in contrasto.
“Regolamento Edilizio Comunale” (revisione gennaio 2023); “Testo Unico dei Beni Culturali e del Paesaggio” (__D.Lgs.__ n. 42 del 22/01/2004); “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (DPR n.31 del 13 febbraio 2017)
Occorre
prima di tutto incaricare un tecnico abilitato esperto in valutazione
di stabilità alberate, iscritto al relativo albo o collegio
professionale, per farsi rilasciare una perizia fitostatica con
l'attribuzione della classe di propensione al cedimento dell'albero
secondo le nuove "Classi
di propensione al cedimento degli alberi"
redatto dalla S.I.A.- Società
Italiana di Arboricoltura ONLUS,
Chapter
italiano dell'I.S.A. - International
Society of Arboriculture.
Qualora
il professionista attribuisca all'albero la classe di rischio "D"
occorre verificare che l'albero, in ragione dell'altezza e della
distanza dai confini, possa raggiungere in caso di improvviso
schianto aree pubbliche o aperte al pubblico. In tal caso il
professionista incaricato fornirà dimostrazione grafica della
circostanza in idoneo elaborato planimetrico da allegare alla perizia
fitostatica.
A
questo punto, per procedere all'abbattimento di un albero in area
privata, occorrerà
quindi provvedere come indicato di seguito a seconda del caso in
esame, si ricorda che sia le autorizzazioni paesaggistiche che le
comunicazioni sono gestite dallo Sportello Unico per l’Edilizia
(S.U.E.).
L'iter
da
seguire è differente a seconda che l'area sia o meno soggetta a
vincolo paesaggistico:
1)
ABBATTIMENTO ALBERI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
Per
l'abbattimento di alberi senza sostituzione (punto 22 Allegato B, DPR
31/2017) è necessario richiedere autorizzazione paesaggistica
semplificata, a firma di tecnico abilitato.
Per
la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, le
informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune nella
sezione Sportello Unico Edilizia.
In
caso di abbattimento di alberi con sostituzione (punto 14 Allegato A,
DPR 31/2017) non è necessaria autorizzazione paesaggistica. In
questo caso è necessaria la Comunicazione Preventiva per
l'abbattimento/sostituzione ai sensi art. 91 del Regolamento Edilizio
Comunale.
Questa
comunicazione si presenta a nome della proprietà, in carta libera e
senza diritti di segreteria, con allegati: planimetria/ortofoto con
individuazione degli alberi da abbattere, documentazione fotografica
e relazione fitostatica, redatta da tecnico abilitato.
2)
ABBATTIMENTO ALBERI IN AREA NON SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
Occorre
trasmettere Comunicazione preventiva allo Sportello Unico per
l’Edilizia (S.U.E.), per l'abbattimento/sostituzione ai sensi
dell'art. 91 del Regolamento Edilizio Comunale.
Questa
comunicazione si presenta a nome della proprietà, in carta libera e
senza diritti di segreteria, con allegati: planimetria/ortofoto con
individuazione degli alberi da abbattere, documentazione fotografica
e relazione fitostatica, redatta da tecnico abilitato.
3)
ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI – PROCEDURA DI ESTREMA URGENZA
(applicabile ad entrambi i casi sopra descritti)
In
caso di pericolo contingibile e urgente di cedimento di alberi – a
seguito di eventi atmosferici eccezionali e/o altri fenomeni estremi
– si dovrà procedere tempestivamente all’abbattimento
dell’albero o degli esemplari pericolosi in nome della pubblica
sicurezza, senza preventivi controlli di stabilità ma provvedendo a
dare immediata comunicazione (corredata da fotografie) allo Sportello
Unico per l’Edilizia (S.U.E.).
Si
comunica che ai sensi dell’art. 91, comma 10, del Regolamento
Edilizio Comunale, nel
caso di semplice comunicazione per abbattimento/sostituzione,
non è previsto ulteriore atto di assenso.
Si
ricorda che ogni abbattimento di albero dovrà contestualmente essere
accompagnato dalla sostituzione mediante interventi compensativi.
Si
ricorda inoltre che l’Amministrazione Pubblica si riserva la
possibilità di verifiche sul posto.