A decorrere dal 18 ottobree fino all' 8 aprile 2024 compreso, l'accensione degli impianti termici per il riscaldamento domestico potrà essere attivata per un massimo di 13 ore nella singola giornata, tra le ore 5 e le ore 23.
E' disposta la riduzione di un grado dei valori di temperatura all'interno delle abitazioni fissandolo a 19 gradi e conferma i 18 gradi previsti per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, con più o meno 2 gradi di tolleranza.
L'ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.