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Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma II, del citato D.P.R. 285/1990.

 
 

Nuova modulistica di istanza per rilascio autorizzazione trasporto cadavere/resti/ceneri.

Di seguito è pubblicata la modulistica in vigore all'1/1/2014, da utilizzare per le richieste di rilascio autorizzazione al trasporto i cadaveri/resti/ceneri.
Il modulo dovrà essere utilizzato sia nel caso di trasporto fuori Comune che nel caso di trasporto nel territorio Comunale (dal luogo di decesso o di osservazione, al luogo delle esequie, al Cimitero).
All'istanza dovrà essere altresì allegato il modello indicante le generalità complete del defunto e i dati relativi alla sepoltura, debitamente compilato e sottoscritto, per farne parte integrante.
Si rammenta che, in applicazione della risoluzione  n. 75  in data 3/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate (Istanza di interpello art. 11, Legge 27/7/2000, n. 212), nonché parere del Ministero dell'Interno in data 13/12/2007, sono soggette all'imposta di bollo in misura di € 16,00 sia l'istanza che l'autorizzazione, che sarà rilasciata da questo Comune

 
 
 

Orario dei trasporti

Con apposita ordinanza, il Sindaco determina l'orario dei trasporti funebri con destinazione ai cimiteri cittadini. Il sindaco inoltre, a fronte di esigenze straordinarie, potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.

I trasporti funebri hanno luogo dal lunedì al sabato. Nei giorni di sabato il servizio è limitato alle ore 11,30. Al sabato pomeriggio possono essere autorizzati trasporti di salma fuori comune, a condizione che agli adempimenti necessari sia stato ottemperato nella giornata precedente. Qualora una salma proveniente da altro Comune, venga comunque trasportata al Cimitero in orario diverso da quello indicato, sarà temporaneamente depositata nella camera mortuaria e verrà sepolta durante il primo turno lavorativo utile. 

I servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, I Maggio, 15 Agosto, I Novembre, 8 Dicembre, Natale ed il 15 Luglio (santo patrono).

Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività negli orari previsti dall'ordinanza di cui al comma 1.

 
 

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14; inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore alla partenza, o, infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di auto-rizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.

 
 

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

 
 

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il ca-davere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cre-mazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

 
 

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
 
La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro ai sensi del pre-cedente articolo 17 - 3° comma.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art, 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.

In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 17 - comma 1- lett. b.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 
 

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44, I comma.