IL SINDACO
VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66,
INFORMA:
1 - Ai giovani di sesso maschile che nell'anno 2023 compiono il diciasettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire
nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
2 - Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche
se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un
espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel
Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché
giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia
altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non
giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
3 - Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero,
il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando
ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta
designazione, il Comune di Roma.
4 - I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che
sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste.
Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono
dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore
5 - I giovani di cui sopra sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai
ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia
autentica di atto di stato civile o di sentenza del Tribunale, comprovante che appartengano per età a classe
successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.