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Legge 51 del 20.05.22 (cd Decreto Ucraina)
ESTRATTO DA GAZZETTA UFFICIALE
Art.
10 septies - Misure a sostegno
dell'edilizia privata
1.
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di
approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi
eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di
un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi
avvalere della presente proroga
e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto
medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o
provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai
sensi del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai
termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita'
(SCIA),
nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime
disposizioni
si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, e dell'articolo 103, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
b) il termine di validita' nonche' i
termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di
cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e
qualunque
altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di
tutela dei beni culturali
o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle
convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione
regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9
agosto 2013, n. 98 e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.