Legge 51 del 20.05.22 (cd Decreto Ucraina) Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina. (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022) Entrata in vigore del provvedimento:
21/05/2022
Art. 10 septies - Misure a
sostegno dell'edilizia privata
1. sono prorogati di un anno ( SU MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL'AVENTE TITOLO TRAMITE IL PROFESSIONISTA INCARICATO ):
a) i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino
al 31 dicembre 2022, purchè i suddetti termini non siano già
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere
della presente proroga;
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini
relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di
costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUE e successive
modificazioni ed integrazioni di Legge;
NdR : SINTESI DEL CONTENUTO DI NORMA - VERIFICARE
SEMPRE IL TESTO COMPLETO PRIMA DI PROCEDERE
Legge 51 del 20.05.22 (cd Decreto Ucraina) ESTRATTO DA
GAZZETTA UFFICIALE