La localizzazione sul territorio degli impianti a carattere industriale è stata favorita negli anni da fattori quali la disponibilità di materie prime e acqua, scelte di logistica e altri fattori di natura socio-economica. Spesso, alla presenza di grandi insediamenti industriali si è riscontrato lo sviluppo di un articolato tessuto produttivo costituto sia dalla piccola e media industria che da numerose imprese artigiane. La presenza di tali attività, l'evoluzione dell'edificato a carattere residenziale (o di altra natura a servizi e commerciale), nonchè la sottrazione degli spazi occupati dai sistemi naturali, ha portato nel corso degli ultimi decenni al verificarsi differenti criticità collegate a fattori quali: rumore, emissioni in atmosfera, emissioni odorigene, scarichi e vibrazioni.
In questa pagina si riportano alcune informazioni utili circa le attività di competenza, rimandando ai siti istituzionali di riferimento per i profili afferenti agli enti sovraordinati.
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per rispettare i principi che vanno sotto il nome di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC, ovvero "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") dettati dall'Unione europea a partire dal 1996 con la Direttiva 96/61/CE. Il riferimento normativo attuale in Italia è il Decreto Legislativo 128/2010, che ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), insieme al successivo Decreto Legislativo 46/2014. L'AIA si applica alle attività di cui all'allegato VIII, parte seconda del Testo Unico Ambientale e s.m.i. e prevede misure, definite BAT (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili), intese a ridurre quanto più possibile l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente sostituendo una serie di singole autorizzazioni ambientali già definite nell'Allegato IX alla parte seconda del Testo Unico Ambientale.
L'autorità competente per il rilascio e il rinnovo delle procedure di AIA, a seconda della tipologia di impianto, è rappresentata dagli enti sovraordinati (stato, regioni, provincie e città metropolitane). Il comune è coinvolto nelle fasi istruttorie nell'ambito delle conferenze dei servizi, indette dall'autorità competente, all'interno delle quali esprime eventuali determinazioni in materia sanitaria o urbanistica di competenza.
Per tutte le informazioni in materia si rimanda ai siti istituzionali di Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/autorizzazione-integrata-ambientale-aia) e Città Metropolitana di Torino (http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/aia)
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal D.P.R. 59/2013 e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune, ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale in sostituzione di una serie di atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla normativa ambientale. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina SUAP dell'ente e alle informazioni di riepilogo disponibili sul sito di Regione Piemonte all'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/autorizzazione-unica-ambientale-aua
La presenza sul territorio di uno o più impianti di gestione di rifiuti genera una serie di esternalità negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto.
Tali attività sono autorizzate dalla Città Metropolitana di Torino che fornisce un elenco, a fini di consultazione, delle imprese sul territorio con i rispettivi atti autorizzativi rilasciati. Le informazioni sono reperibili all'indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/attivita-gestione-rifiuti
Il Comune di Moncalieri, nel quadro delle proprie funzioni, ha provveduto all'istruttoria per l'ottenimento del risarcimento compensativo al cosiddetto disagio derivante dall'impatto sui diversi fattori ambientali di cui all'articolo 5, comma 1, lett c) del decreto legislativo 152/2006 secondo le disposizioni della D.G.R. 6 Luglio 2018, n. 31-7186 " Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entita' delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. " e della D.G.R. 12 Novembre 2021 n. 18-4076 " Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018 ".
Tali misure compensative sono corrisposte su base annuale dai soggetti gestori degli impianti ai comuni interessati dall'impatto a partire dal 1 luglio 2018. Le disposizioni sono valevoli sia per i siti ricadenti all'interno dei confini comunali sia per quelli in cui una porzione del comune è interessata entro un raggio di 3 km dalla sede dell'impianto.
In un quadro di insieme in cui attività industriali e artigianali possono determinare impatti ambientali anche consistenti in relazione al contesto in cui sono inserite, ricade uno strumento normativo denominato Classificazione secondo l'elenco delle industrie insalubri ai sensi dell'allegato al D.M. 5/9/94 e l'adozione delle cautele per il contenimento delle emissioni ai sensi degli arti. 216 e 217 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 noto come Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS).
Secondo tale sistema normativo, è compito dell'Amministrazione comunale prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo per la salute pubblica. L'art. 216 del TULS prevede che "una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato".
La classificazione avviene su indicazione dell'ASL competente a seguito di richiesta da parte dell'ente comunale o del proprietario secondo le modalità e modulistica riportata sul sito dell'ASLTO5 "Richiesta Classificazione Industria Insalubre" disponibile all'indirizzo https://www.aslto5.piemonte.it/it/attivita/edilizia
La classificazione secondo l'elenco delle industrie insalubri non sostituisce alcun altro atto autorizzativo o di competenza da parte del comune e/o degli enti sovraordinati.