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Bonifiche

 
 
 

Informazioni

Con il termine bonifiche si definisce comunemente l'insieme delle azioni messe in opera al fine di ripristinare le matrici ambientali compromesse da alterazioni di natura fisico-chimica causate dall'attività umana.
La bonifica dei siti contaminati è regolamentata dal titolo V della Parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006, altresì noto come Testo Unico Ambientale (TUA) e dal quadro normativo nazionale e regionale ad esso collegato.Per definizione contenuta all'art. 240 del TUA, per bonifica si intende "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"
Si tratta pertanto di interventi complessi che implicano aspetti di natura ambientale, economica e normativa e che ne determinano un evoluzione dall'individuazione della problematica alla sua risoluzione che coinvolge un arco temporare anche pluri-decennale con differenti soggetti pubblici e privati. Spesso, la fattibilità economica della bonifica si lega in maniera diretta alle possibilità di riuso di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.
In Piemonte la ripartizione delle competenze è definita dalle L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive L.R. n. 9 del 23 aprile 2007, L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015. Nello specifico, l'Amministrazione Comunale è stata individuata come soggetto competente per la valutazione e approvazione dei progetti di bonifica. Altresì tra le competenze comunali ricade l'acquisizione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica nonchè l'esecuzione delle procedure e le operazioni di cui all'articolo 242 in caso di inerzia del responsabile ovvero ove questi non sia individuabile e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati ai sensi dell'art. 245.
Per l'espletamento delle funzioni di competenza è previsto che i Comuni e le altre amministrazioni coinvolte si avvalgano del supporto tecnico di ARPA Piemonte
Un quadro informativo in materia è disponibile all'indirizzo http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/siti-contaminati/procedura

 
 
 

Anagrafe regionale dei Siti COntaminati (ASCO)

Sul territorio della Regione Piemonte sono presenti circa 1800 siti potenzialmente contaminati, contaminati e bonificati censiti nell'anagrafe regionale dei siti contaminati (ASCO) con un identificativo univoco detto Codice Anagrafe.
L'ASCO, definita con D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04, è aggiornata periodicamente dalla Regione mediante un processo che coinvolge le amministrazioni locali, provinciali, l'ARPA. Nel quadro delle azioni di coordinamento il comune provvede a comunicazione dei Siti Orfani di Bonifica su richiesta dell'amministrazione regionale nonchè degli aggiornamenti di competenza relativi al quadro generale dei siti censiti sul proprio territorio comunale.
I dati dell'ASCO sono pubblicati e scaricabili (relativamente ai siti che risultano contaminati o con intervento di bonifica concluso) sul Geoportale di Regione Piemonte e sul sito Dati Piemonte agli indirizzi https://www.geoportale.piemonte.it/cms/ e https://www.dati.piemonte.it/
Su tali portali, non sono pubblicati i dati relativi ai siti potenzialmente contaminati, ai siti risultati non contaminati a seguito di analisi di rischio e ai siti con intervento non necessario (ad esempio a seguito di messa in sicurezza di emergenza).
Si ricorda che sussitono vincoli e limiti di uso delle aree censite nell'ASCO come più puntualmente dettagliate nei singoli provvedimenti di approvazione dei progetti e/o registrate nel Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

 
 
 

Delibere polizze fidejussorie e modulistica

La gestione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati è stata assegnata alla competenza della Regione Piemonte, come previsto dalla normativa nazionale e dalla L.R. 42/2000. La Regione ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 3 dell'11/03/2015. Restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore delle legge regionale.
Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate al comune avviene tramite provvedimento di Determina Dirigenziale a seguito del ricevimento della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 c. 2 del __D.Lgs.__ 152/06 da parte della Città Metropolitana di Torino
Tutti gli approfondimenti in materia sono disponibili all'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche-terre-rocce-scavo/bonifica-aree-inquinate

 
 
 

Il comune di Moncalieri, con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 07.04.2016 ha definito l'entità e modalità della prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei progetti di bonifica con approvazione dello schema per la stipula delle polizze fidejussorie a garanzia degli interventi (allegato A)

 
 
 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 421 del 03.10.2019 ad oggetto: "Esecuzione del versamento delle Garanzie Fidejussorie di competenza dell'Amministrazione Comunale per interventi di Bonifica ai sensi del __D.Lgs.__ 152/06 e s.m.i. proposti dai soggetti proprietari non responsabili che abbiano spontaneamente intrapreso le operazioni di Bonifica" si stabilisce, al punto due, che: "che per interventi di bonifica, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, proposti esclusivamente da parte dei soggetti proprietari non responsabili a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie, risultanti già proprietari dei fondi al momento della contaminazione ed in caso di contaminazione verificatisi successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 152/06, prevedere una riduzione del versamento delle garanzie fidejussorie della bonifica, di competenza dell'Amministrazione Comunale, ferme restando gli oneri e le spese di pertinenza delle altre Amministrazioni (Città Metropolitana ed ARPA) per l'espletamento delle funzioni di istituto, da riportare nella Scheda di Sintesi da allegare al provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica, fissando quale valore, la soglia del 10% dell'importo approvato della bonifica"