1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Richiesta certificazione IVA agevolata

Descrizione
La richiesta è necessaria al fine di ottenere certificazione in merito alla tipologia degli interventi edilizi in relazione ad un determinato procedimento per ottenere i benefici fiscali previsti dalle vigenti leggi in materia.

Come fare
Scaricare il modello e compilarlo in tutte le sue parti oppure richiederne copia allo Sportello Unico per l'Edilizia..

Dove e quando
Va depositato al protocollo dell'ufficio nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Tempistiche
Il certificato viene predisposto e depositato allo Sportello Unico per l'Edilizia per il ritiro non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Ufficio e/o figura competente
Segreteria tecnica dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Costi
Diritti di segreteria

Informazioni utili
Prima di effettuare la richiesta è necessario consultare l'art. 31 della Legge 457/78 e l'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ove si elencano le tipologie di intervento per le quali si prevede l'agevolazione fiscale ai sensi della Legge finanziaria in corso di validità. Attenzione per interventi sottoposti alla DIA, in qualità di opere oggetto di autocertificazione il Comune non rilascia la certificazione in merito.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 05.08.1978 n. 457 art. 31
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 06.06.2001 N. 380 art. 22 e 23.

Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale
(G.U. 19-08-1978, n. 231, Serie Generale)

OMISSIS.........

Art. 31. Definizione degli interventi
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli uffici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi
3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

ESTRATTO dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

OMISSIS.........

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Iva su interventi edilizi

Fonte: Bollettino fiscale n. 25/11 Dott. Cuzzola

Iva al 10% per gli interventi edilizi di risanamento conservativo.
L'elencazione delle opere agevolabili ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n.457 del 1978,è contenuta nella circolare interministeriale, Finanze - Lavori pubblici, n.57/E del 24 febbraio 1998 (paragrafo 3.4) e contempla le seguenti ipotesi:

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 31 legge n.457 del 1978) sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene alle finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.

Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare.

Gli stessi interventi sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.

Sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo le modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione, l'innovazione delle strutture verticali e orizzontali, il ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni, l'adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Può ritenersi attività di restauro e risanamento conservativo anche quella effettuata sulle statue, rientrando perciò nell'agevolazione dell'Iva, in quanto la norma parla di edifici e la statua può essere considerata un edificio facente parte del patrimonio artistico dell'ente avente caratteristiche architettoniche .

L'Agenzia delle entrate fornisce nella Ris. n. 20/E del 22 gennaio 2003 alcuni chiarimenti sulla disciplina dell'IVA relativamente all'esecuzione di interventi edilizi. In particolare precisa che si applica sempre l'aliquota IVA del 10% nel caso di lavori di restauro e risanamento conservativo, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione dell' immobile sul quale i lavori sono eseguiti.
Come già fatto rilevare in altri provvedimenti è dunque confermato che l'aliquota IVA ridotta si applica a tutte le prestazioni relative ad interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art 31 della L. 457/1978 a prescindere dal tipo di immobile.

L'aliquota Iva al 10% per i lavori di restauro e risanamento conservativo si applica senza limiti temporali.

Iva al 10% per manutenzione su edifici a prevalente destinazione abitativa
Oltre alla agevolazione suddetta, la finanziaria per il 2000 (legge 488/99 - art. 7, comma 1, lettera b) ha introdotto l'agevolazione della riduzione della aliquota iva per le prestazioni aventi ad oggetto intervento di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.