La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, non
legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di
parentela, che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra di
loro di una convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l'eventuale
stipula di un contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di
convivenza o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla
all'anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la
registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli
accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di
comunione dei beni.
La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti
da essa previsti i seguenti diritti:
le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Moncalieri da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti, vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti
Non sono previsti costi
La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una
convivenza di fatto all'anagrafe per poter godere dei diritti da essa
attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai comuni di
registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data
certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso,
comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e
regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni
dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.
Le parti possono comunicare al Comune
lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse
modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e
l'iscrizione anagrafica.
La convivenza cessa in caso di matrimonio o unione civile, morte , scissione anagrafica o cambio di residenza , dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti