DD.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 146 comma 2, (sostituito dall'art 16 del Decreto legislativo 157 del 2006).
Obbligo di integrazione delle richieste di autorizzazione con la "Relazione paesaggistica"
Il 31 luglio 2006 entrerà in vigore il DPCM 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, che prevede l'obbligo di allegare la "Relazione paesaggistica" alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
L'articolo 2, - Valutazioni di compatibilità paesaggistica - stabilisce che la relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Finalità, criteri di redazione e contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al Decreto stesso.
Si comunica che dal 31 luglio 2006 le richieste di autorizzazione presentate alle Amministrazioni competenti si riterranno complete, ai fini dell'istruttoria, solo se corredate dal documento di Relazione paesaggistica.
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il 31 luglio 2006 è entrato in vigore il DPCM 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, che prevede l'obbligo di allegare la "Relazione paesaggistica" alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
L'articolo 2, - Valutazioni di compatibilità paesaggistica - stabilisce che la relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Finalità, criteri di redazione e contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al Decreto stesso.
In attuazione dell'art 3 del DPCM 12 dicembre 2005 la Regione Piemonte in data 27/06/2007 ha sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte l'Accordo che prevede il ricorso alla relazione paesaggistica semplificata per specificate tipologie d'intervento.
Si informa pertanto che a far data dalla firma del medesimo, la relazione paesaggistica semplificata dovrà essere presentata in tutti i casi elencati nell'Accordo stesso, che si riferiscono alla gran parte degli interventi oggetto di subdelega ai Comuni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/89 e s.m.i. oltre ad una serie di opere minori per le quali la Regione Piemonte , di concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha ritenuto che il ricorso a tale modalità non pregiudicasse la valutazione di un intervento ai fini di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato.