Con
la legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la
riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), la Regione ha
inteso promuovere e incentivare il riuso e la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente e la rigenerazione di parti di città, con l'obiettivo di
disciplinare procedure edilizie innovative e semplificate che promuovano il
recupero dell'edificato e dei sottotetti e dei rustici, quale scelta
prioritaria e alternativa rispetto al consumo di suolo libero.
Considerato
che le Amministrazioni comunali e operatori del settore hanno chiesto
chiarimenti su alcuni aspetti della legge regionale, inerenti l'applicazione
delle procedure innovative rispetto alla strumentazione urbanistica comunale,
alla disciplina edilizia nazionale e regionale e alle limitazioni
all'applicazione degli interventi edilizi;
Tra i quali sono emersi dubbi che
riguardano la validità delle precedenti circolari del Presidente della Giunta
regionale 25 gennaio 1999, n. 1/PET, riferita alla legge regionale 6 agosto
1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) e 9
settembre 2003, n. 5/PET riferita alla legge regionale 29 aprile 2003 n. 9 (Norme
per il recupero funzionale dei rustici), che con la suddetta circolare
vengono sostituite.
Pertanto,
con la circolare 16.05.19 n. 4/AMB, si forniscono chiarimenti atti a consentire
una univoca e costante applicazione della nuova disciplina, tenendo conto dei
quesiti che sono stati formulati a seguito della prima applicazione della legge
regionale 16/2018, con particolare riferimento ai primi 11 articoli.
REGIONE
PIEMONTE BU21S2 23/05/2019
SI INVITANO
GLI INTERESSATI E GLI OPERATORI AD UNA ATTENTA LETTURA DELLA CIRCOLARE SU
INDICATA, FERMO RESTANDO LA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE AD ATTIVARE
CONFRONTI TRA LE PARTI