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Accesso agli atti

Descrizione 
Il  modello è necessario per accedere agli atti in deposito presso la Pubblica Amministrazione, dei quali si può richiedere la semplice visione o estrarne copia.  

Informazioni utili
 E' importante compilare correttamente il modello predisposto dagli uffici con particolare attenzione ai dati di ricerca ( può essere di aiuto allegare copie di documenti, testi ecc.. ). Non verrà considerata procedibile (e quindi non sarà presa in considerazione) nessuna richiesta di accesso agli atti che non sia compilata in tutte le sue parti e corredata di ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, di  fotocopia del documento di identità dell'interessato e/o  del tecnico incaricato provvisto di delega.
Deve essere chiaramente indicata la motivazione della richiesta.

Come fare
Scaricare il modello o richiederne copia allo Sportello Unico dell'edilizia e compilarlo in ogni sua parte. 

Dove e quando
Va depositato allo Sportello Unico per l'Edilizia nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta ordinaria o inoltrato mezzo fax al n. 011/6401292 o via PEC all'indirizzo edilizia@cert.comune.moncalieri.to.it

Costi
L'esame dei documenti prevede, come da Delibera di Giunta Comunale n.56/2016, il versamento di euro 15,00 per diritti di segreteria per ogni richiesta di accesso agli atti comprendente n. 6 fotocopie formato A4 o n. 3 fotocopie formato A3. I costi per copie in sovrannumero verranno quantificati al momento dell'accesso agli atti in base al numero di copie fatte. Eventuali copie richieste in scansione al momento della consultazione hanno il costo di 1,00 euro a pratica edilizia. Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:  - con bonifico bancario a favore del Comune di Moncalieri causale "diritti di segreteria - accesso agli atti " presso gli sportelli della Banca Unicredit Iban IT81H0200820097000001828028  - con versamento tramite conto corrente postale n. 30999106 intestato a Comune di Moncalieri causale "diritti di segreteria - accesso agli atti".


Tempistiche 
Il rilascio dei documenti richiesti o la visione degli stessi avviene nel termine massimo di giorni trenta dalla data di richiesta, secondo ordine di presentazione ( i tempi di ricerca possono variare in relazione al numero di informazioni fornite ) Quando la pratica è disponibile per la visura richiesta, l'interessato verrà contattato per l'esame della stessa.

Ufficio e/o figura competente
Archivio Edilizia Privata   Dott.ssa Kakavas tel.011/6401374
Indirizzo mail:  archivio.edilizio@comune.moncalieri.to.it 
Ricevimento telefonico:  Lunedì e mercoledì 14.30-15.30   Martedì 10.00-12.00
Consultazione pratiche: su appuntamento


Ulteriori informazioni
Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 ultimo comma Legge 241/90, non è consentito l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della stessa legge, salvo diverse disposizioni di legge. Sono esclusi dall'accesso le categorie di documenti indicati nel D.M. 29/10/96 n. 603 (G.U. 27/11/96 n. 278). Si consiglia di consultare il citato decreto ministeriale prima di presentare la richiesta di accesso. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 27/06/92 n. 352, l'amministrazione è tenuta all'istituzione di archivi delle richieste di accesso. Con la firma apposta in calce alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi si autorizza ai sensi della Legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) l'amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l'identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dall'art 13 della Legge 675/96.


RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 241 del 07/08/1990
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005)
 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall'articolo 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 23 (Soggetti passivi del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
(articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 265 del 1999)

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'articolo 16 della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 25 (Esercizio del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
(comma così sostituito dall'articolo 15 della legge n. 340 del 2000)
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
(il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore; l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 205 del 2000)
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.