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Verde privato lungo le strade

Si ricorda che è necessario prendersi cura delle proprie aiuole e dei giardini, con un occhio di riguardo particolare per la vegetazione che, da terreni privati, insiste su strade e marciapiedi con rischi per la sicurezza. A tal proposito, è in vigore un'ordinanza (Ordinanza n. 216 / 2012 del 20/06/2012) che riepiloga le competenze dei proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, soprattutto nei casi in cui la vegetazione costituisca grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale.
Ogni proprietario è, infatti, responsabile della manutenzione del proprio verde, con particolare riguardo a quello sul bordo strada, dove una crescita eccessiva non riguarderebbe solo l'igiene e il decoro ma comprometterebbe anche la visibilità e la sicurezza stradale, tanto che le regole precise, che vanno rispettate da tutti, sono dettate proprio dal Codice della Strada.
Il Comune provvede alla cura del verde pubblico con la potatura delle alberature in varie vie cittadine e lungo le strade, operando con regolarità sulla vegetazione di competenza pubblica.
Non interviene, invece, dove non gli compete: sulle aree private e su quelle vicinali, perché questo spetta ai proprietari e anche perché si tratta di un impegno oneroso e dispersivo che distoglierebbe gli operatori dalla programmazione del lavoro e dall'ottimale gestione delle risorse pubbliche.

 
 
Come intervenire

L'intervento può essere effettuato in proprio, ricordando di richiedere per tempo alla Polizia Locale le autorizzazioni eventualmente necessarie, come la chiusura totale o parziale del tratto di strada interessato e svolgendo l'operazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. E' anche possibile affidare il lavoro a una ditta specializzata, scegliendone una di propria fiducia.

 
 
Se non si interviene

Se i necessari interventi non verranno effettuati nel più breve tempo possibile, la Polizia Locale sanzionerà, senza ulteriori avvisi, i proprietari, come previsto dall'art. 29 del Codice della Strada.
Nei casi di urgenza, con pericolo per la circolazione lungo le strade comunali, il Comune provvederà direttamente e immediatamente alla messa in sicurezza, con conseguente addebito della spesa al proprietario del verde.
L'art. 197 del Codice della Strada stabilisce che, in caso di presenza di più comproprietari dello stesso terreno, ciascuno dei trasgressori è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione.
Ricordiamo infine che le eventuali responsabilità per danni causati a terzi da una cattiva manutenzione del fondo ricadono sui legittimi proprietari.

 
 
Riferimenti normativi

Art. 892 Codice Civile
Artt. 16, 17, 18, 29 e 31 D.Lgs 285/92
Artt. 26 e 27 D.P.R. 495/92
Art. 14 Regolamento Comunale di Polizia Rurale
Art. 30 Regolamento Edilizio