Più semplice il cambio di destinazione d'uso in edilizia, l'art. 23-ter al Testo Unico per l'edilizia individua solo quattro categorie di destinazione urbanistica (residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale). Pertanto, solo il passaggio da una categoria all'altra è mutamento di destinazione d'uso, mentre i cambi di uso all'interno della medesima categoria sono dequalificati, questo salvo che le regioni stabiliscano diversamente.
Inoltre, la norma chiarisce che la destinazione d'uso di un fabbricato o di un'unità immobiliare va determinata prendendo quella prevalente in termini di superficie utile: pertanto, in caso di unità con uso promiscuo, prevale quella che occupa più superficie ed è questa categoria quella che deve essere presa in esame per valutare il cambio d'uso.
L'art 23, infine, si chiude con una norma di carattere generale e cioè che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Per informazioni:
Sportello Unico per l'Edilizia