L'assegno per il nucleo familiare è una misura di contrasto alla povertà volta ad aiutare le famiglie numerose nelle quali vi siano almeno tre figli minorenni. Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica la presenza di tre figli minori all'interno della famiglia anagrafica del richiedente , salvo che il predetto requisito si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il genitore naturale e/o preadottivo di almeno tre minori che risultano iscritti nello stato di famiglia ed effettivamente conviventi.
Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda.
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio presso l'ufficio ISEE (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2019, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2020).
Alla domanda occorrerà allegare il certificato ISEE.
Il pagamento sarà effettuato dall'Inps con cadenza semestrale posticipata tramite assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario (in questo caso occorre indicare il codice IBAN).
L'importo dell'assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l'assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l'assegno di maternità e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziale.
L'articolo 10, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448 istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare dei comuni. Conseguentemente, per il 2022, l'assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e/o febbraio.