È una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l'evento nascita.
L'assegno di maternità è concesso alla madre, cittadina italiana residente o cittadina straniera regolarmente soggiornante sul territorio.
Per ogni figlio nato che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato. Se la richiesta dell'assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, sia in possesso della stessa.
Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione i 6 anni di età.
In caso di affidamenti e adozioni internazionali, il beneficio può invece essere concesso anche per i minori che non abbiano compiuto la maggiore età.
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISEE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda.
La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio ISEE entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia, allegando il certificato ISEE.
L'importo dell'assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziale