È una dichiarazione che il cittadino è tenuto a presentare
all’Ufficio Anagrafe sia in caso di cambio di abitazione
all’interno dello stesso Comune di Moncalieri (cambio di indirizzo)
sia in caso di trasferimento di residenza da altro Comune o
dall'estero al Comune di Moncalieri.
La dichiarazione va
resa entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova
abitazione, con le modalità riportate qui di seguito, e deve essere
sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che
cambia indirizzo o Comune di residenza.
La dichiarazione di residenza NON deve essere presentata agli
sportelli dell’Anagrafe NÉ inviata via e-mail ordinaria (le dichiarazioni presentate/inviate in tal modo NON verranno accolte), bensì utilizzando i seguenti canali:
● Tramite il
portale ANPR,
comodamente da casa, usando il proprio PC o smartphone
◦ Accedendo al
portale cliccando QUI
◦ Entrando con
SPID o CIE
◦ Selezionando
“Richiedi un cambio di residenza” tra i servizi disponibili, e
successivamente inserendo una nuova dichiarazione (cliccando su
“Registra una dichiarazione” e poi selezionando se “Nuova
residenza” oppure “Residenza in famiglia esistente”) o
completandone una salvata in bozza
● Inviando una
PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
ATTENZIONE:
è necessario che l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta
elettronica certificata affinché l’email venga correttamente
recapitata nella nostra casella PEC
● Inviando una
raccomandata a: Comune di Moncalieri – Piazza Vittorio Emanuele
II, 10024 Moncalieri (TO)
● Consegnandola a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, sito in Via
Principessa Clotilde 10, nei seguenti giorni/orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle 12:15; il lunedì e il mercoledì anche
dalle ore 14 alle 16
Se la dichiarazione viene inviata tramite PEC o
raccomandata oppure consegnata a mano:
1) Modulo
“Dichiarazione di residenza” debitamente compilato e
firmato
2) Al Modulo di
cui sopra, devono essere allegate le copie dei
documenti d’identità (in corso di validità)
del richiedente e delle persone che eventualmente trasferiscono la
residenza insieme al richiedente, le quali - se maggiorenni - devono
sottoscrivere il modulo
3.a) Copia del contratto di locazione
oppure
3.b) nel caso in cui
non si sia titolari di un contratto di locazione, l’Allegato 1
“Dichiarazione del proprietario dell’immobile”,
relativo al titolo di occupazione dell’immobile, debitamente
compilato e firmato; all’Allegato
1 deve essere allegata copia del
documento d’identità (in corso di validità)
del proprietario
Se la
dichiarazione viene compilata e inviata tramite ANPR:
● Compilare il
form dedicato
● Allegare –
nell’apposita sezione degli Allegati - i documenti di cui al punto
3 (3.a oppure 3.b), nonché copie dei documenti d’identità dei
minori eventualmente coinvolti nel cambio di residenza
Se la dichiarazione viene inviata tramite PEC o raccomandata
oppure consegnata a mano:
1) Tutti i
documenti già indicati nella sezione “COSA OCCORRE PRESENTARE SE
SI È CITTADINI ITALIANI”
2) La
documentazione elencata
nell’Allegato B “Documentazione
necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati
appartenenti all’Unione Europea”, a seconda che il
dichiarante sia:
a) Cittadino
lavoratore subordinato o autonomo
b) Cittadino
titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non
lavoratore)
c) Cittadino
studente (non lavoratore)
d) Familiare UE
di cittadino di cui ai punti precedenti
e) Cittadino di
Stato non appartenente all’UE, familiare di cittadino
dell’UE
Se
la dichiarazione viene compilata e inviata tramite ANPR:
● Compilare
il form dedicato
● Allegare
– nell’apposita sezione degli
Allegati – la
documentazione di cui all’Allegato B, a seconda della tipologia
(a,
b, c, d, oppure e) di
dichiarante
*
I cittadini comunitari sono coloro i
quali provengono dai seguenti Paesi membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, (Italia), Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria (elenco aggiornato al mese di marzo 2023)
Se la dichiarazione viene inviata tramite PEC o raccomandata
oppure consegnata a mano:
1) Tutti i
documenti già indicati nella sezione “COSA OCCORRE PRESENTARE SE
SI È CITTADINI ITALIANI”
2) La
documentazione elencata nell’Allegato
A “Documentazione necessaria per l’iscrizione
anagrafica di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea”, a seconda che il
dichiarante sia:
a) Cittadino in
possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
b) Cittadino in
possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
c) Cittadino in
attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro
subordinato
d) Cittadino in
attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare
Se
la dichiarazione viene compilata e inviata tramite ANPR:
● Compilare
il form dedicato
● Allegare
– nell’apposita sezione degli
Allegati – la la documentazione di cui all’Allegato A, a
seconda della tipologia (a, b, c, oppure d) di dichiarante
● Ai fini
degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, volti
alla conclusione del procedimento con esito positivo, all’interno
della documentazione è consigliabile indicare le fasce orarie in
cui solitamente si è presenti nell’abitazione; si consiglia
altresì di apporre le etichette con nomi e cognomi dei residenti
sul campanello e sulla cassetta delle lettere.
● Il cambio di
residenza NON comporta la necessità di rinnovare la propria carta
d’identità.
● Per quanto
riguarda il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del
veicolo (DU), non è più previsto il tagliando adesivo che il
cittadino aveva l'obbligo di applicare sul DU. Il Comune comunica il
cambio di residenza alla Motorizzazione Civile che aggiorna
l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e trasmette telematicamente
al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i dati della nuova residenza per l’aggiornamento del Registro. Per
informazioni, è possibile consultare il Portale dell’Automobilista
o chiamare il numero verde 800 232323.
Ai sensi degli artt. 18 e 18-bis del DPR 223/1989 (Regolamento
anagrafico della popolazione residente), il procedimento d'iscrizione
anagrafica si conclude entro 2 giorni
lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, con
decorrenza dalla stessa data di presentazione.
L’Ufficio
Anagrafe, entro 45 giorni, accerta poi
l’effettiva sussistenza dei requisiti e:
● Se quanto
dichiarato viene verificato positivamente, al cittadino non viene
inviata alcuna ulteriore comunicazione, ai sensi dell’art. 20
della L. 241/1990 (silenzio assenso).
● In
caso contrario, ossia in caso di accertamenti negativi, al
cittadino viene inviata la comunicazione di cui all’art.
10-bis della suddetta
Legge
(motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) e
l’Ufficio Anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente.
● Legge
24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente)
● Decreto
del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente)
● Decreto-Legge
28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
● Decreto
Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri)
● Legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
● Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)