L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sonno applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del __D.Lgs.__ 285/92.
La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:
La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
Le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie sono classificate come autoveicoli per uso speciale, ai sensi dell'art. 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/92, purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo. In tal caso i veicoli di cui sopra omologati come autopubblicitarie possono effettuare pubblicità durante la fase dinamica della circolazione e conformemente alle seguenti condizioni:
Il titolare della ditta proprietaria, locataria o concessionaria di auto pubblicitarie che operano nel territorio comunale con sosta permanente e continuativa deve richiedere un'autorizzazione poiché, in tal caso, questi veicoli vengono equiparati a tutti gli effetti agli impianti di pubblicità e propaganda temporanei e sono assoggettati alla disciplina prevista dal presente PGIP.
In ogni caso, questo tipo di pubblicità è vietata all'interno dei centri abitati, sia su area pubblica che privata, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio collocate nelle zone omogenee "C" e "D" e solo nel caso in cui si rispettino le seguenti condizioni:
Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace. I veicoli pubblicitari che stazionino per tempi prolungati esponendo i messaggi pubblicitari in vista delle strade, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del C.d. S. oltre all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento in caso di omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.
Art. 23 D.Lgs 285/92, art. 57 D.P.R. 495/92 art. 19 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con competenza del Consiglio Comunale n. 23 del 16/03/2010 (scaricabile dal sito della Città di Moncalieri )