L'articolo 1 comma 738 della Legge 160 del 30/12/2019 ha abolito, a decorrere dall'1/01/2020, la TASI.
Le informazioni che seguono sono relative al periodo di vigenza della tassa 2014-2019.
La TASI è il tributo istituito dalla L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) destinato a finanziare i seguenti servizi indivisibili di pubblica utilità:
L'importo della TASI viene calcolato in base alla rendita dell'abitazione principale e la relativa pertinenza.
La legge di stabilità 2016 ha escluso dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate (art.1 comma 14 legge 208/2015).
Per l'anno 2019, come evidenziato dalla tabella delle aliquote, la TASI è dovuta per:
N. |
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA (per mille) |
---|---|---|
1 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria A2/A3/A4/A5/A6/A7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2/C6/C7) nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente |
ESENTE |
2 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non sia locata |
ESENTE |
3 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari |
ESENTE |
4 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale destinata ad alloggio sociale come definito dalle vigenti disposizioni |
ESENTE |
5 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
ESENTE |
6 |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica |
ESENTE |
7 |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) |
2,5 |
8 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 |
1 |
9 |
Tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, non indicati nei punti precedenti |
0 |
La base imponibile per il calcolo della TASI è la medesima dell'IMU, pertanto occorre rivalutare del 5% la rendita catastale dell'immobile e moltiplicare per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (es. 160 per le abitazioni).
ATTENZIONE
I moltiplicatori da applicare per il 2019 sono:
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
MOLTIPLICATORE |
A (da A1 a A9) |
Immobili adibiti ad abitazione |
160 |
C2 - C6- C7 |
Magazzini - Box - Tettoie |
160 |
B - C3 - C4 - C5 |
Collegi - Scuole - Cappelle - Laboratori Artigiani - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - |
140 |
A10 - D5 |
Uffici - Banche ed Assicurazioni |
80 |
D (tranne D5) |
Capannoni industriali - Alberghi - Teatri - Altri fabbricati commerciali |
65 |
C1 |
Negozi |
55 |
- |
Terreni agricoli |
135 |
- |
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti |
75 |
Il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione, utilizzando il modello F24, indicando il codice comune F335 e i seguenti codici tributo:
3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentali
3961 per i beni merce
Il saldo TASI dovrà essere corrisposto entro il 16 DICEMBRE 2019.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.
Ufficio Tributi - Vicolo A. Cotta 2- Moncalieri
tel 011/6401239 - 303 - 336 - 337 - 379 - 380