I negozianti possono effettuare le seguenti vendite straordinarie:
VENDITE PROMOZIONALI:
vendite a prezzi scontati, effettuate su tutti o una parte dei prodotti e per periodi di tempo limitati. L'esercente non è tenuto a comunicare nulla al Comune in quanto trattasi di attività volta semplicemente a promuovere il proprio negozio nei confronti della clientela, del tutto legittima purché non assuma il carattere della continuità nel tempo.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
VENDITE DI FINE STAGIONE:
riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite possono fino ad un massimo di otto settimane, anche non consecutive, fissate dal Comune di volta in volta all'interno sulla base della data di avvio fissata annualmente dalla Giunta regionale. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi dell'articolo 11, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite nel presente Regolamento.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE:
vendite a prezzi scontati effettuate al fine di liberare i locali in breve tempo a seguito di cessazione dell'attività, cessione di ramo d'azienda, trasferimento di sede, trasformazione dei locali. La vendita di liquidazione deve essere preceduta da una comunicazione al Comune e può effettuarsi decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa (vd. modulistica).
VENDITE SOTTOCOSTO:
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno (vd. modulistica).
Per maggiori informazioni sulla disciplina specifica delle vendite straordinarie si può leggere il regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 01/02/2001 ed entrato in vigore il 24/03/2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 30/10/2015, l'art.15 del decreto legislativo n.114/1998, gli articoli da 12 a 15 della Legge regionale n.28/1999 e il Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001,n.218.
SALDI 2017
Con determinazione del Dirigente n. 1879/2016 è stato stabilito che le vendite di fine stagione invernali per l'anno 2017 possano effettuarsi dal 5 gennaio al 2 marzo e che le vendite di fine stagione estive per l'anno 2017 possano effettuarsi dal 1° luglio al 26 agosto.