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Autorizzazione per la diffusione di materiale pubblicitario con la tecnica del volantinaggio

 
Descrizione

Per
volantinaggio si intende la diffusione lungo le strade di stampati di qualunque
tipologia (commerciale, istituzionale, politica, ecc.).

Il messaggio non
dovrà avere contenuti osceni o amorali, o che possano essere interpretati come
tali offendendo cose, persone, enti e istituzioni.

La Legge 8 febbraio 1948, n. 47
"Disposizioni sulla stampa" definisce stampa o stampato: "Sono
considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione." Inoltre prevede indicazioni
obbligatorie sugli stampati: "Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno
della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se
esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere devono recare l' indicazione:
- del luogo e della data della pubblicazione
- del nome e del domicilio dello stampatore;


- del nome del proprietario e del direttore o
vice direttore responsabile (3).


All'identità
delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli
stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

Il vigente Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari
(art. 23) prevede: "lo svolgimento di
propaganda pubblicitaria mediante la distribuzione, anche con mezzi mobili, di
manifestini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario è disciplinata come
segue:

-     è vietato il lancio o la distribuzione
sciolta su vie e/o piazze pubbliche;

-     è consentita la distribuzione nei pubblici
esercizi;

-     è consentita mediante consegna diretta alle
persone.

Il vigente Regolamento di Polizia
Urbana (art. 8 lett. t) "Comportamenti vietati" stabilisce il divieto di
"depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo
3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli,
pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della
distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia
possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società
redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità."


L'attività
di volantinaggio è soggetta all'Imposta Comunale Pubblicità; per ulteriori informazioni consultare  la relativa pagina  

 
 
Come fare

Per ottenere l'autorizzazione comunale per
svolgere attività di volantinaggio bisogna rivolgersi al Settore Gestione
Infrastrutture, Servizio Verde e Arredo Urbano, Ufficio Verde e Arredo Urbano
oppure scaricare il relativo modulo da questa pagina.

L'istanza, completa di tutta la documentazione
richiesta,.va fatta pervenire in forma cartacea all'Ufficio Protocollo negli
orari di apertura o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it almeno 5 giorni lavorativi prima della data
in cui si intende effettuare il volantinaggio.


Al fine della dimostrazione dell'assolvimento
dell'imposta di bollo, (€ 16,00 sia sull'istanza di rilascio del provvedimento
amministrativo presentata al Comune, che sul provvedimento rilasciato) si
informa che:

  • in caso di presentazione dell'istanza in forma cartacea sull'istanza deve essere applicata ed annullata una marca da bollo da € 16,00 e deve essere acquistata una seconda marca da bollo da € 16,00 il cui numero identificativo deve essere inserito nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo delle marche. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante.
  • in caso di presentazione dell'istanza a mezzo PEC devono essere acquistate due marche da bollo da € 16,00 i cui numeri identificativi devono essere inseriti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo delle marche. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.
 
 
Tempi di attesa

La durata massima del procedimento è stabilita in 60 giorni; di norma l'attesa è di 5 giorni lavorativi.


 
 
Ufficio e/o figura competente

La competenza è del Settore Gestione
Infrastrutture, Ufficio
Verde e Arredo Urbano
. Responsabile del Procedimento è il Responsabile P.O.
del Servizio Gestione Infrastrutture di Rete, Arch. Stefano ROSSI.


 
 
Costi € 32,00

Una marca da bollo da € 16,00 da apporre
sull'istanza e una seconda marca dello stesso importo da apporre
sull'autorizzazione.

 
 
Documenti da allegare

Vedi modello d'istanza.

 
 
Riferimenti normativi

Art.
663 Codice Penale


Legge 8 febbraio
1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa".


Art. 221 del
Regolamento di Esecuzione del TULPS (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).


Art. 23 del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari
approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con competenza del Consiglio Comunale n. 23 del
16/03/2010.


Art. 8 lett. t
del Regolamento di Polizia Urbana

 
 
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