Si ordina:
1) Il divieto di utilizzo a scopo balneare, sportivo (compresa la pesca) e ricreativo del Fiume Po - nel tratto compreso tra l'immissione della Gora della città e il confine con il Comune di Torino;
2) Il divieto di prelievo delle acque a scopo irriguo, e a qualunque altro uso, nel tratto interessato dallo scarico dei liquami;
3) La sospensione e/o la limitazione allo stretto indispensabile degli scarichi provenienti dalle attività produttive recapitanti nella rete fognaria a monte del tratto interessato;
4) Alla SMAT Spa, in qualità di esecutrice dei lavori e titolare dello scarico fognario in oggetto, di:
· collocare nell'area interessata dal presente provvedimento opportuna cartellonistica indicante i soprastanti divieti, per tutta la durata della deviazione dei liquami fognari nella Gora della Città. La cartellonistica in questione, che dovrà riportare in modo chiaro e visibile la presente ordinanza, dovrà essere posta su suolo pubblico, su apposite paline, lungo tutte le vie di accesso (pedonali, ciclabili e carraie) al fiume Po e alla Gora della Città;
· recintare l'area in prossimità dello sfioratore di piena;
· eseguire idoneo monitoraggio delle acque del fiume, atto a valutare la congruità dell'estensione di tale tratto rispetto alla qualità dell'acqua riscontrata, relazionando in merito all'Autorità Sanitaria Locale;
· mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare il degrado dei corpi idrici temporaneamente recettori dello scarico.
Il presente divieto ha validità temporale sino al 10/08/2012, termine delle operazioni di scarico di emergenza delle acque reflue provenienti dal collettore consortile e deviate nella Gora della Città da parte della SMAT Spa.
Contro i trasgressori si procederà all'applicazione delle sanzioni previste.