Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contassegnati da un asterisco) e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti:
Inoltre si raccomanda di compilare anche tutti i dati relativi al possesso di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, carvan etc.. per agevolare il cambio di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione e di inserire un recapito per essere contattati tempestivamente in caso di problemi
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.
Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti
AVVISO
Decreto legge 28 marzo 2014 , n. 47, art. 5 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa , per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 ( G.U. n. 73 del 28.3.2014).
Art. 5 - " Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allaciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
Le dichiarazioni d'iscrizione anagrafica e di cambio d'indirizzo presentate senza le dichiarazioni relative al titolo di occupazione dell'abitazione, nel rispetto dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, saranno considerate: NULLE.
La domanda di cambio di residenza, redatta sull'apposito modulo può essere presentata: