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Canone Unico Patrimoniale

Il canone unico patrimoniale

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 526 del 20/12/2021 sono stati differiti al 31/03/20222 i termini per il versamento del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativamente alle occupazioni permanenti (annuali) e alle esposizioni pubblicitarie permanenti.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 e 10 del 25 Febbraio 2021 sono stati approvati il regolamento comunale di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria o esposizione pubblicitaria e il regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, che dal 01/01/2021 sostituiscono la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ai sensi dell'art. 1 comma 816 e sg. della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160.

 
 

I presupposti

Il presupposto del Canone unico patrimoniale è:
1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Sono rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Sono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Il Canone unico mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il presupposto per la determinazione del Canone unico mercatale è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

 
 

Chi deve pagare il canone

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

 
 

Pagamento on-line canone mercatale spuntisti

 
 

A chi presentare la domanda di autorizzazione

Le autorizzazioni/concessioni per il canone di esposizione pubblicitaria e per l'occupazione del suolo pubblico  sono rilasciate da diversi uffici comunali a seconda delle tipologie di occupazioni o esposizioni pubblicitarie e sono subordinate al preventivo pagamento del canone (se dovuto). A seconda delle tipologie di richiesta (di occupazione o esposizione) occorre rivolgersi:

UFFICIO VERDE E AUTORIZZAZIONI per, ad esempio
- cartello passo carraio
- concessione occupazione di suolo pubblico
- concessione occupazione di suolo pubblico con dehors
- autorizzazioni alla collocazione di insegne d'esercizio

UFFICIO LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO per, ad esempio
- autorizzazioni alla collocazione di impianti pubblicitari in vista da strada (art. 23 d.lgs 285/92)
- autorizzazioni alla collocazione di segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 39 d.lgs 285/92, art 136 d.p.r. 495/92)
- autorizzazioni alla collocazione di segnali turistici e di territorio (art. 39 d.lgs 285/92, art 134 d.p.r. 495/92)

 
 

Esenzione causa emergenza Covid-19

Esenzioni per l'anno 2021 - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 
L'art. 30, c. 1, D.L. 22/03/2021 n. 41 dispone che sono esenti fino al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone le imprese di pubblico esercizio di somministrazione, di cui all'art. 5 L. 287/1991 (già esonerate dal 1° maggio al 31 dicembre 2020) e i titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, di cui al D.Lgs 114/1998 (già esonerati dal 1° marzo al 15 ottobre 2020).

 
 

Come e dove si paga

Il pagamento del canone, calcolato in base ai metri quadrati della pubblicità ovvero del suolo pubblico occupato e alla categoria della zona in cui è ubicata la pubblicità ovvero l'occupazione, devono essere effettuati con le modalità e sui conti correnti di riferimento da richiedere alla società Concessionaria:

 
 

Per informazioni

Il servizio non è gestito direttamente dal Comune di Moncalieri, ma dalla ditta Abaco S.p.A. a cui occorre rivolgersi per eventuali informazioni e delucidazioni:

Abaco S.p.A.
Via San Vincenzo 1
10024  Moncalieri
tel: 011/64.06.709
email : moncalieri.tributiminori@abacospa.it
Portale d'informazione e modulistica:  https://www.abacospa.it/areris/

 
 
 
 
 
Orario
orari apertura Abaco
Giorno
mattina
pomeriggio
Lunedì
8.00 - 13.00
14.00 - 15.00
Martedì
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14.00 - 15.00
Mercoledì
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Giovedì
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Venerdì
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