La carta d'identità per i minori è il documento d'identità che viene rilasciato da zero a 18 anni.
Dal 27 maggio 2011 non viene più rilasciato il certificato anagrafico di nascita con cittadinanza (ex carta bianca convalidata dalla questura).
I certificati di nascita (ex carta bianca convalidati dalla questura), già in possesso e in corso di validità, sono validi fino alla scadenza, con le nuove modalità all'espatrio per i minori di anni 14.
Le nuove norme si applicano ai ragazzi minori di anni 14; chi ha già compiuto 14 anni, infatti, può spostarsi all'estero senza accompagnatori.
I minori italiani, con l'assenso all'espatrio di entrambi i genitori, possono richiedere la carta d'identità valida per l'espatrio.
I minori stranieri, con la presenza di un solo genitore, possono richiedere la carta d'identità non valida per l'espatrio.
La carta d'identità per i minori si può richiedere presso gli sportelli degli uffici anagrafe del Comune di Moncalieri.
AVVISO
Il modulo di assenso è composto da due parti:
1) compila la prima parte del modulo il genitore che accompagna presso l'ufficio anagrafe, il/i figlio/i minore/i, dichiarando
il motivo dell'assenza dell'altro genitore;
2) compila , firma e allega la copia fotostatica del documento di riconoscimento, il genitore impossibilitato a presentarsi
presso l'ufficio anagrafe per il rilascio della carta d'identità per il/i figlio/i minore/i.
I moduli compilati non correttamente non saranno accettati e non sarà rilasciata la carta d'identità valida per l'espatrio.
E' necessario un modulo per ogni figlio.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.
La carta d'identità rilasciata ai minori di tre anni ha validità di 3 anni.
La carta d'identità rilasciata fra i tre anni e i diciotto ha validità di 5 anni.
Dal 4 giugno 2014 entrano in vigore le nuove modalità di presentazione della dichiarazione di accompagnamento per cittadini italiani; la dichiarazione va fatta nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori del Paese di residenza, non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci.
La nuova disciplina intende garantire una maggiore tutela del minore.
La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi; si possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori; i genitori o tutori del minore possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione; in entrambi i casi l'istanza va presentata alla questura o ai commissariati competenti.
Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto viene rilasciata l'attestazione.
Per approfondimenti è disponibile la pagina dedicata al passaporto per minori.
Consultando il sito "Viaggiare sicuri " che è a cura del Ministero Affari Esteri, si possono avere informazioni utili sul Paese che si intende visitare e il titolo di viaggio necessario.